Statuto

TITOLO I

Articolo 1)

E’ costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione “CLUB NAUTICO ORIZZONTE s.r.l.”

Articolo 2)

La durata della società è fissata dalla legale costituzione sino al 31 dicembre 2045 Essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea generale dei soci.

Articolo 3)

La società ha sede in Piombino.
L’Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell’ambito dello stesso Comune.

Articolo 4)

La Società ha per oggetto: la realizzazione e gestione di porti ed approdi per fini turistici e di ogni attività complementare o connessa con gli stessi, quali attività di rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni e motori marini, attività commerciali relative ad imbarcazioni e comunque possibili sulle aree portuali (bar, ristoranti, servizi di approvvigiona menti ecc).
La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che abbiano comunque attinenza sia di rettamente che indirettamente con le attività suddette, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.
Potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o semplicemente utili al raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in società o imprese costituite o costituende di qualunque genere.
Potrà infine stipulare mutui e contratti di finanziamento per qualsiasi importo e durata con Istituti di credito, con Banche, con centri Leasing e con privati, concedere e ricevere fidejussioni ed avalli per qualsiasi importo anche a garanzia di obbligazione di terzi, perfezionare e sottoscrivere operazioni di leasing e factoring sia come attrice che come beneficiaria sia in proprio che per conto terzi, concedere garanzia ipotecaria sui propri beni anche per debiti di terzi.

TITOLO II

Capitale sociale e quote

Articolo 5)

Il Capitale sociale è di EURO 388.000,00 (trecentottanttomila virgola zero).

Articolo 6)

Per le decisioni di aumento diminuzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del C.C. Salvo il caso di cui all’articolo 2482 ter c.c. gli aumenti del capitale possono attuati essere anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione terzi, in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c. .
Per l’aumento del capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni di opera o di servizi a favore della società. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità di conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve effettuarsi in danaro. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto elle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7)

Le quote sono trasferibili per atti tra vivi liberamente e per successione a causa di morte. In caso di successione per causa di morte, gli eredi del socio defunto dovranno designare uno di loro quale unico rappresentante.

Articolo 8)

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Il socio può recedere dalla società per l’intera sua partecipazione nei casi previsti dall’art. 2473 c.c. .Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 giorni dall’iscrizione del Registro delle Imprese della decisione che lo legittima in mancanza, di quanto precede dalla conoscenza del fatto o dell’atto che lo legittimа. In detta raccomandata devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto del recedente, il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato, La dichiarazione di recesso del socio è efficace trascorsi trenta giorni dal giorno in cui la lettera raccomandata pre detta giunge all’indirizzo della sede legale, salvo quanto previsto dal successivo capoverso.
Se, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, il consiglio di amministrazione della società contestazione con lettera raccomandata di recesso del socio, la legittimità della dichiara questi, entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, dovrà introdurre il giudizio di arbitrato irrituale e pertanto l’efficacia della dichiarazione di recesso rimarrà sospesa fino alla data di sottoscrizione del lodo arbitrale irrituale favorevole al socio. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve fare riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente e da detta ricorrono i termini di cui all’art 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio receduto. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio sociale. Esso a tale fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Si applica l’art. 2473/3 c.c..

Articolo 9)

E’ escluso dalla società il socio che:
moroso nel versamento di somme di denaro a qualunque titolo dovute alla società a seguito dall’assemblea dei soci decisioni assunte a tal fine si considera moroso il socio che non effettua i pagamenti deliberati nel termine di tre mesi dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
che compia atti o abbia comportamenti gravemente lesivi per la società dell’evento che determina Non appena avuta notizia l’esclusione, l’organo amministrativo delibera circa l’esclusione e provvede a trasmettere la stessa al socio ed a provvedere ai conseguenti adempimenti. Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni previste nell’articolo 8 che precede. E’ riconosciuta al socio un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare le proprie difese trascorso il quale l’esclusione diventa definitiva. E’ esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l’esclusione perderà ogni effetto.

TITOLO III

DECISIONE DEI SOCI

Articolo 10)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presene statuto, nonché sugli argomenti che l’organo amministrativo e/o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
utili; l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
le modifiche dello statuto;
la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 11)

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque entro il temine non superiore a centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
In quest’ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo ed in tutti i casi in cui sia fatta richiesta da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
L’assemblea può essere convocata dall’organo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l’assemblea può essere convocata dai sindaci del collegio sindacale o dal sindaco, se nominati o anche da un socio.
L’assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese o se spedita successivamente ricevuta almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, oppure mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento della convocazione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, 1° ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
La convocazione deve essere effettuata in un giorno prefestivo o festivo.
Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci del collegio sindacale o il sindaco, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Se gli amministratori o i sindaci del collegio sindacale o il sindaco, se nominati, non partecipano personalmente dichiarazione all’assemblea, dovranno rilasciare apposita scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di esser informati della riunione e di tutti glia argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 12)

Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano soci dal registro delle imprese.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare con delega scritta solo da altri soci o da un familiare.
Non può essere conferita più di una delega scritta o di una procura scritta ad ogni singolo socio

Articolo 13)

L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di impedimento da un socio eletto dall’assemblea stessa.
L’assemblea nomina di volta in volta un segretario anche non socio che dovrà assistere il Presidente. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio ai sensi di legge.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente.
Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e anche, in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma dei precedenti articoli.
Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14)

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei so ci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti: Nei casi previsti dall’articolo 2479 numeri 4 e 5 del secondo comma, l’assemblea dei soci delibera, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che per particolari decisioni richiedono di verse specifiche maggioranze.

Articolo 15)

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 16)

La società è amministrata da un amministratore unico anche non socio o da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 7 (sette) consiglieri anche non soci.
L’organo amministrativo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Esso viene nominato dall’assemblea dei soci.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare uno amministratori delegati.

Articolo 17)

L’Organo amministrativo può compiere tutti gli atti e le operazioni di amministrazione ordinaria della società, che ritenga opportuno per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti dell’importo di Euro 25.00,00 (venticinquemila).
Per operazioni di importo superiore ad euro 25.000,00 e per quelle di straordinaria amministrazione occorre la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.
All’amministratore unico al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.
L’organo amministrativo potrà conferire procure speciali per singoli atti e categorie di atti anche ad altri soci.

Articolo 17 bis)

Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata a mezzo raccomandata indicante la data l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione e spedita almeno dieci giorni prima presso il domicilio di ciascun Consigliere.
Qualora vi sia urgenza di trattazione, la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica contenente le indicazioni di cui al capoverso che precede e spedito almeno tre giorni prima la riunione, escludendo dal computo i giorni festivi.

Articolo 17 ter)

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte in presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e se sono prese a maggioranza di voti degli Amministratori presenti.
Non può essere espresso il voto per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio vengono certificate da processi verbali sottoscritte da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 18)

All’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese per eventuali viaggi fuori sede e di quelle incontrate per conto dell’interesse della Società.

TITOLO V

Controllo dei soci

Articolo 19)
ORGANO DI CONTROLLO

La Società può nominare un organo di controllo: Nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell’articolo 2477 c.c. la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile. L’organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo (organo monocratico) o da tre membri effettivi e due supplenti (organo collegiale).
La scelta dell’organo di controllo in forma monocratica o collegiale è rimessa all’assemblea dei soci all’atto della nomina. L’assemblea elegge l’organo di controllo ne determina per tutta la durata dell’incarico il compenso.
L’organo di controllo scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell’organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato sostituito.

TITOLO VI
Bilancio Utili Riserve

Articolo 20)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Organo amministrativo provvederà, sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e del conto perdite e profitti, corredandolo di una relazione sull’andamento della gestione sociale.

Articolo 21)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva ordinario fino a quando tale fondo non abbia raggiunto almeno il 20% del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo che l’assemblea non deliberi ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione.

TITOLO VII
Scioglimento e liquidazione

Articolo 22)
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori determinando:
il numero dei liquidatori;
in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
a chi spetta la rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.

TITOLO VIII
Tribunale di competenza

Articolo 23)

Per le controversie e le contestazioni che dovessero insorgere tra il socio e la società relativamente a somme di danaro a qualunque titolo dovute dai soci alla società a seguito di decisioni assunte dall’assemblea dei è soci, competente l’autorità giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede la società.

TITOLO IX

Clausola compromissoria

Articolo 24)
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, qualsiasi diversa controversia dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal rapporto sociale, altresì escluse quelle nelle quali la legge prevede l’intervento del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Livorno il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte interessata.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte interessata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del procedimento arbitrale sarà presso La Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. L’arbitro dovrà depositare il lodo entro 150 (centocinquanta) giorni dalla sua nomina. L’arbitro deciderà in via irrituale ed procedimento arbitrale seguirà il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti. Nel lodo l’arbitro determinerà il criterio di ripartizione tra le parti delle spese del procedimento arbitrale e delle spese di difesa.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no vanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 8 del presente statuto.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO X

Varie

Articolo 25)

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed in mancanza ed in quanto compatibili dalle norme società per azioni.